Chi decide di effettuare dei lavori di
ristrutturazione della prima casa può usufruire della detrazione
dell'imposta IRPEF pari al 36% sui costi per i lavori di
ristrutturazione edilizia che ha dovuto sostenere.
Inoltre, per le prestazioni di servizi relative agli
interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria,
realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, viene
applica un'aliquota IVA agevolata del
10.
Questa importante novità deve essere menzionata
perché non tutti ne sono a conoscenza: per le spese di ristrutturazione
sostenute a partire dal 26 giugno
2012 fino al 30 giugno 2013, si
ha la possibilità di ottenere una detrazione Irpef del 50% su un limite massimo di spesa di 96.000 euro. Infatti, il Decreto Sviluppo ha introdotto
aliquote più elevate ed un nuovo tetto massimo per le detrazioni
sulle ristrutturazioni edilizie.
La validità temporale è di un anno a meno che il
Governo non decida di prorogare o convertire la legge, comunque almeno
per il momento la legge scadrà il 30 giugno 2013, dopo tale data si dovrà
fare riferimento ai vecchi numeri e le vecchie aliquote meno elevate.
Quindi, in sintesi, le nuove detrazioni fiscali
si devono riferire alle spese di ristrutturazione sostenute durante l'arco
temporale in cui il decreto ha validità, cioè tra il 26 giugno 2012 ed il
30 giugno 2013; per le spese di ristrutturazioni sostenute prima o dopo la
detrazione Irpef sarà del 36%
per un tetto massimo di spesa di 48.000
euro.
La nuova legge prevede anche delle detrazioni fiscali
sulle spese di riqualificazione energetica, la cui maggior aliquota del 55%
scadrà, come quello del 50% sui lavori di ristrutturazione, il 30 giugno 2013.
Bisogna ricordare che per poter usufruire di tali agevolazioni fiscali vige
il criterio di cassa, cioè è necessario considerare non quando sono stati
eseguiti i lavori, ma quando sono stati effettuati i pagamenti per tali opere
infatti bisogna aver effettuato tali pagamenti nell'arco temporale in cui
la legge è in vigore.
(dal sito http://news.supermoney.eu/)
(dal sito http://news.supermoney.eu/)
Nessun commento:
Posta un commento